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INTRODUZIONE

 

La politica regionale comunitaria nasce con l'obiettivo di raggiungere la coesione economica e sociale all'interno degli Stati membri di tutta l'Unione Europea. A partire dalla programmazione 2007-2013, si mira anche a raggiungere la coesione territoriale, eliminando le disparità che ostacolano uno sviluppo equilibrato del territorio europeo.
Questo nuovo obiettivo è inteso a rafforzare la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale, basandosi sull'esperienza maturata grazie all'iniziativa comunitaria INTERREG III. La cooperazione territoriale europea, che sarà finanziata dal FESR, consiste nel promuovere la ricerca di soluzioni congiunte a problemi comuni tra le autorità confinanti, come lo sviluppo urbano, rurale e costiero e la creazione di relazioni economiche e reti di PMI. La cooperazione è orientata inoltre verso la ricerca e sviluppo tecnologico, la società dell'informazione, l'ambiente, la prevenzione dei rischi e la gestione integrata delle acque.

AREE AMMISSIBILI
Al fine di attivare programmi e di erogare aiuti che tengano conto delle specificità delle singole regioni, il territorio comunitario è stato suddiviso in tre tipologie di aree:
- Aree transfrontaliere
Si tratta delle regioni comunitarie di livello NUTS III (per l'Italia, le Province) situate lungo le frontiere terrestri interne e talune frontiere terrestri esterne, nonché alcune regioni di livello NUTS III situate lungo le frontiere marittime separate da un massimo di 150 chilometri, tenendo conto dei potenziali adeguamenti necessari per garantire la coerenza e la continuità dell'azione di cooperazione.
Le regioni frontaliere dei vari Stati europei mostrano problematiche comuni dal punto di vista socio-economico ed ambientale, che possono essere più facilmente risolte tramite la cooperazione tra gli Stati membri confinanti.
È possibile concedere un finanziamento fino ad un massimo del 20% del programma operativo in questione per operazioni in zone di livello NUTS III adiacenti alle zone definite.
Possono inoltre essere finanziate le spese sostenute per l'esecuzione di operazioni o parti di operazioni sul territorio di paesi non appartenenti alla Comunità europea entro un limite del 10% dell'importo del proprio contributo al programma operativo, qualora tali operazioni apportino benefici alla regioni della Comunità."
La cooperazione transfrontaliera, per gli Stati che non sono membri della Comunità, sarà sostenuta dalle misure transfrontaliere dello:
- Strumento europeo per il vicinato e il partenariato (ENPI)
- Strumento di pre-adesione (IPA)

Le aree sono attualmente in fase di definizione

- Aree transnazionali
Si tratta di ampi raggruppamenti di regioni europee, identificate per l'Italia dalle Regioni, che mostrano caratteristiche simili dal punto di vista geografico e socio-culturale.
È possibile concedere un finanziamento fino ad un massimo del 20% del bilancio destinato al programma operativo in questione per operazioni che coinvolgono partner esterni alla zona interessata"
Possono inoltre essere finanziare le spese sostenute per l'esecuzione di operazioni o parti di operazioni sul territorio di paesi non appartenenti alla Comunità europea entro un limite del 10% dell'importo del proprio contributo al programma operativo, qualora tali operazioni apportino benefici alla regioni della Comunità.

Le aree sono attualmente in fase di definizione

- Aree interregionali
Tale cooperazione riguarda l'intero territorio della Comunità Europea, senza suddivisioni di livello territoriale.

AZIONI AMMISSIBILI
L'Obiettivo 3 sarà attuato attraverso Programmi Operativi, concepiti e gestiti a livello delle singole aree di cooperazione. Tali programmi devono contenere le seguenti informazioni:
1) un'analisi della situazione della zona di cooperazione in termini di punti forti e deboli e la strategia prescelta di conseguenza;
2) una giustificazione delle priorità adottate alla luce degli orientamenti strategici comunitari e delle priorità del programma operativo da esse derivanti, nonché l'impatto previsto risultante dalla valutazione ex ante;
3) informazioni relative alle priorità e ai loro obiettivi specifici; tali obiettivi sono quantificati con l'aiuto di un numero ristretto di indicatori di attuazione, di risultato e di impatto; gli indicatori devono permettere di misurare i progressi compiuti e l'efficacia degli obiettivi prescelti per l'attuazione delle priorità;
4) la ripartizione dei settori di intervento per categoria;
5) un piano di finanziamento unico, non ripartito per Stato membro
6) le modalità di esecuzione del programma operativo, comprendenti:
a) la designazione, da parte dello Stato membro, degli organismi previsti all'articolo 14;
b) una descrizione dei sistemi di sorveglianza e valutazione nonché la composizione del comitato di sorveglianza;
c) una definizione delle procedure relative alla mobilitazione e alla circolazione dei flussi finanziari al fine di assicurarne la trasparenza;
d) le disposizioni previste per garantire la pubblicizzazione del programma operativo;
e) una descrizione delle procedure concordate tra la Commissione e lo Stato membro per lo scambio di dati informatizzati che consentano di soddisfare i requisiti in materia di pagamento, sorveglianza e valutazione previsti dal regolamento (CE) n. (...);
7) un elenco indicativo dei grandi progetti ai sensi dell'articolo 38 del regolamento (CE) n. (...) la cui presentazione è prevista durante il periodo di programmazione.

Attività ammissibili nella cooperazione transfrontaliera
La cooperazione transfrontaliera si rivolge in generale a:
1) realizzazione di attività economiche, sociali e ambientali transfrontaliere mediante strategie comuni di sviluppo territoriale sostenibile, in particolare:
a) promozione dell'imprenditorialità, segnatamente, sviluppo delle PMI, del turismo, della cultura e del commercio transfrontaliero;
b) promozione e miglioramento della protezione e della gestione congiunta delle risorse naturali e culturali nonché della prevenzione dei rischi naturali e tecnologici;
c) rafforzamento dei collegamenti tra le zone urbane e rurali;
d) riduzione dell'isolamento tramite un migliore accesso alle reti e ai servizi di trasporto, informazione e comunicazione, nonché ai sistemi e ai servizi transfrontalieri di approvvigionamento idrico ed energetico e a quelli di smaltimento dei rifiuti;
e) sviluppo della collaborazione, della capacità e della condivisione di infrastrutture, in particolare in settori come la salute, la cultura, il turismo e l'istruzione.
Il FESR può inoltre contribuire a promuovere la cooperazione giuridica e amministrativa, l'integrazione dei mercati del lavoro transfrontalieri, le iniziative locali a favore dell'occupazione, la parità di genere e le pari opportunità, la formazione e l'inclusione sociale, nonché l'uso condiviso di risorse umane e strutture destinate alla R&ST

Attività ammissibili nella cooperazione transnazionale
Creazione e sviluppo della cooperazione transnazionale, inclusa la cooperazione bilaterale tra regioni marittime non disciplinata dal punto 1, tramite il finanziamento di reti ed azioni che favoriscano uno sviluppo territoriale integrato. Essi si concentrano principalmente sulle seguenti priorità:
a) innovazione: creazione e sviluppo di reti scientifiche e tecnologiche e rafforzamento delle capacità regionali di R&ST e innovazione che contribuiscano direttamente allo sviluppo economico equilibrato delle zone transnazionali. Le azioni possono includere:
realizzazione di reti tra istituti di istruzione terziaria e istituti di ricerca appropriati e PMI; collegamenti che migliorino l'accesso alle conoscenze scientifiche e ai trasferimenti di tecnologia tra servizi di R&ST e centri internazionali di eccellenza in materia di R&ST; gemellaggio di istituti per il trasferimento della tecnologia e sviluppo di strumenti congiunti di ingegneria finanziaria destinati al sostegno della R&ST nelle PMI;
b) ambiente: attività di gestione delle risorse idriche, efficienza energetica, prevenzione dei rischi e protezione ambientale che presentino una chiara dimensione transnazionale. Le azioni possono includere: protezione e gestione dei bacini fluviali, delle zone costiere, delle risorse marine, dei servizi idrici e delle zone umide; prevenzione degli incendi, della siccità e delle inondazioni; promozione della sicurezza marittima e protezione contro i rischi naturali e tecnologici nonché protezione e valorizzazione del patrimonio naturale a sostegno dello sviluppo socioeconomico e del turismo sostenibile;
c) accessibilità: attività intese a migliorare l'accesso e la qualità dei servizi di trasporto e telecomunicazioni che presentino una chiara dimensione transnazionale. Le azioni possono includere: investimenti relativi ai tratti transfrontalieri delle reti transeuropee;
migliore accesso locale e regionale alle reti nazionali e transnazionali;
maggiore interoperabilità tra i sistemi nazionali e regionali; e promozione di tecnologie avanzate
dell'informazione e della comunicazione;
d) sviluppo urbano sostenibile: rafforzamento dello sviluppo policentrico a livello transnazionale, nazionale e regionale che presenti un chiaro impatto transnazionale. Le azioni possono includere:
creazione e miglioramento di reti urbane e collegamenti tra zone urbane e rurali; strategie per affrontare questioni comuni alle zone urbane e rurali;
conservazione e promozione del patrimonio culturale e integrazione strategica delle
zone di sviluppo su base transnazionale.
L'assistenza alla cooperazione bilaterale tra regioni marittime può essere estesa alle priorità di
cui al punto 1).

Attività ammissibili nella cooperazione interregionale
3) rafforzamento dell'efficacia della politica regionale grazie alla promozione:
a) della cooperazione interregionale su innovazione ed economia della conoscenza e su ambiente e prevenzione dei rischi ai sensi dell'articolo 5, punti 1) e 2);
b) di scambi di esperienze in merito all'individuazione, al trasferimento e alla diffusione delle migliori pratiche, compreso lo sviluppo urbano sostenibile di cui all'articolo 8, e c) di azioni che richiedano studi, raccolta di dati, nonché l'osservazione e l'analisi delle tendenze di sviluppo nella Comunità.

RISORSE
L'UE si è dotata per il prossimo periodo di programmazione di 864,3 miliardi di €, pari allo 1,04% del PIL UE 27.
Per il conseguimento dei tre Obiettivi della politica regionale europea, l'UE dispone di 308 miliardi di € (0,37% del PIL UE 27), così suddivise:
- 81,5% per Obiettivo Convergenza = 251 miliardi di €
- 15,9% per Obiettivo Competitività = 49 miliardi di €
- 2,52% per Obiettivo Cooperazione territoriale europea = 7,750 miliardi di €, così ripartiti:

- Cooperazione transfrontaliera: 73,86% delle risorse, pari a 5,77 miliardi di €. L'Italia potrà beneficiare di € 555.833.802 (€ 397.945.802 provenienti dal FESR, € 54.402.000 da fondi ENPI e € 103.486.000 da fondi IPA)
- Cooperazione transnazionale: 20,95% delle risorse, pari a 1,58 miliardi di €. L'Italia potrà beneficiare di € 186.182.745
- Cooperazione interregionale 5,19% delle risorse, pari a 392 milioni di € Non sono espresse ripartizioni indicative per Stato membro.

Il co-finanziamento per i programmi operativi del nuovo Obiettivo 3 è pari al 75% del costo dell'intero progetto.